«Non l'ho mai chiesto io»: da giugno 2026 i contratti fatti al telefono senza consenso sono nulli
Ti sei ritrovato con un fornitore che non hai scelto. Fino a ieri toccava a te dimostrare di non aver mai firmato. Da giugno 2026 la legge ha ribaltato l'onere della prova: adesso tocca a loro.
È la telefonata che conoscono tutti. Una voce cordiale, un'offerta «riservata», una serie di domande veloci, e alla fine una frase buttata lì: «mi conferma i suoi dati?». Un mese dopo arriva una bolletta con un nome che non hai mai sentito.
Per anni questa storia finiva sempre nello stesso modo: dovevi essere tu a dimostrare di non aver mai acconsentito a niente. Contro una registrazione che il call center diceva di avere e che nessuno ti faceva mai ascoltare.
Dal 19 giugno 2026 non è più così.
Cosa dice esattamente la legge nuova
Il decreto legge 21 del 20 febbraio 2026 — il cosiddetto «Decreto Bollette», convertito in legge nella primavera 2026 — ha introdotto una regola secca: i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi per telefono senza un consenso esplicito e preventivo del cliente a essere contattato sono nulli.
Nulli significa che non esistono. Non «annullabili se fai ricorso»: nulli e basta.
Che cosa conta come consenso valido
Qui sta il punto che cambia tutto. Il consenso, per essere valido, deve essere esplicito, libero, specifico e documentabile, secondo gli stessi criteri che il GDPR usa per i dati personali. In pratica non valgono:
- le caselle già spuntate su un modulo;
- il silenzio-assenso («se non risponde, procediamo»);
- le autorizzazioni date a voce e non registrate;
- un consenso raccolto per tutt'altro scopo e riciclato per venderti energia.
E soprattutto: l'onere della prova è del fornitore. Non devi più dimostrare tu di non aver acconsentito. Deve dimostrare lui che tu avevi acconsentito prima, e deve esibire la traccia digitale di quel consenso.
Chi può ancora chiamarti
Solo il fornitore che hai già. Le proposte telefoniche di operatori diversi da quello attuale, se non hai chiesto tu di essere contattato tramite un modulo sul loro sito, non possono portare a un contratto valido.
Attenzione: la regola riguarda luce e gas. Le offerte di telefonia e internet restano fuori da questa norma.
Come capisci che ti è successo
I segnali sono sempre gli stessi:
- Arriva una bolletta di chiusura dal fornitore che avevi, senza che tu abbia chiesto di andartene.
- Ricevi una lettera di benvenuto da una società di cui non ricordi il nome.
- Il prezzo che paghi cambia di colpo e non trovi nessun contratto firmato.
- Ricordi la telefonata, ma ricordi anche di aver detto «ci penso» o «mi mandi qualcosa per iscritto».
Cosa fare, nell'ordine
- Non pagare d'istinto e non aspettare. Il tempo qui gioca contro: più bollette passano, più la situazione si ingarbuglia.
- Chiedi per iscritto la copia del contratto e la registrazione della telefonata da cui il fornitore sostiene sia nato. È un tuo diritto, e nella maggior parte dei casi è il punto in cui la storia si sgonfia.
- Manda un reclamo scritto, per PEC o raccomandata A/R, in cui contesti l'attivazione e chiedi il ripristino delle condizioni precedenti. La forma scritta non è un formalismo: è quello che fa partire i termini di legge.
- Segnala anche al fornitore precedente: esiste una procedura per rientrare dal fornitore originario quando il passaggio non era stato richiesto.
- Se non ottieni risposta o la risposta non ti soddisfa, vai in conciliazione davanti allo Sportello per il consumatore: è gratis e si fa online.
La parte che nessuno dice
Una legge che ti dà ragione non ti restituisce i soldi da sola. La nullità opera automaticamente, ma qualcuno deve pur sempre farla valere: scrivere il reclamo giusto, citare la norma giusta, tenere i tempi, e insistere quando dall'altra parte fanno finta di non capire.
È esattamente il lavoro che facciamo. Se ti è arrivata una bolletta di un fornitore che non hai scelto, mandacela: guardarla non costa niente e in mezz'ora sappiamo dirti se il contratto sta in piedi oppure no.
Fonti
- Decreto legge 21/2026 (Decreto Bollette) e relativa legge di conversione — divieto di sollecitazioni telefoniche non richieste nel settore energia, comma 8-ter, efficace dal 19 giugno 2026.
- ARERA — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- Sportello per il consumatore Energia e Ambiente — reclami e conciliazione.
Questo articolo ha finalità informative e descrive la prassi ordinaria. Ogni contratto e ogni fornitura fanno storia a sé: prima di agire, fai valutare il tuo caso specifico.